Accesso civico
Accesso civico a dati e documenti
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
ANNO | REGISTRO |
2022 |
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DECRETO N. 121 DEL 24.05.2021 APPROVAZIONE INTEGRAZIONI/MODIFICHE AL REGOLAMENTO ACCESSO AGLI ATTI
ALLEGATO N. 2 AL REGOLAMENTO - FORMAT REGISTRO ACCESSI
DESCRIZIONE MODULISTICA ACCESSO AGLI ATTI (CIVICO SEMPLICE - CIVICO GENERALIZZATO - ORDINARIO) | MODELLI |
RICHIESTA ACCESSO CIVICO SEMPLICE | |
RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO | |
RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO ( C.D. FOIA) | |
RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (c.d. FOIA) ISTANZA DI RIESAME | |
OPPOSIZIONE DEL CONTROINTERESSATO ALLA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO | |
RICHIESTA DI RIESAME PRESENTATA DAL CONTROINTERESSATO | |
RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - ai sensi della legge 241 del 1990 |
La riforma del Decreto Trasparenza (D.lgs. n.33/2013), realizzata con l’entrata in vigore del D.lgs. n.97/2016, ha introdotto nell’ordinamento giuridico il diritto di chiunque di accedere a dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto di alcuni limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
Alla luce della riforma, pertanto, tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli, nel rispetto dell'articolo 7 del D.lgs. n.33/2013.
Accesso civico semplice
Richiesta, da parte di chiunque, di documenti e dati che la legge obbliga a pubblicare e che l'AdSP non avesse eventualmente reso disponibili nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito web;
Accesso civico generalizzato (Foia)
Richiesta, da parte di chiunque, di documenti, dati e informazioni detenuti dall' AdSP, ulteriori rispetto a ciò che è obbligatorio pubblicare per legge e non necessariamente legati a un interesse diretto, concreto e attuale da tutelare, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D.lgs. n.33/2013;
ACCESSO CIVICO SEMPLICE
COME ESERCITARE IL DIRITTO
Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013).
In questo caso l’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza.
Può essere inoltrata tramite:
° posta elettronica all'indirizzo: protocollo@portidiroma.legalmailpa.it
° posta ordinaria al seguente indirizzo: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, Molo Vespucci, snc ;
° direttamente presso l’ufficio protocollo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro - settentrionale presso la propria sede sita al predetto indirizzo.
PROCEDURA
Il Responsabile della Trasparenza, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, la trasmette al dirigente competente detentore dei dati che cura la trasmissione degli stessi e delle informazioni ai fini della pubblicazione richiesta nel sito web entro trenta giorni e la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, la comunicazione al medesimo dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, individuato in base a quanto disposto dall'art. 2, co. 9-ter della l. 241/1990, che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui allo stesso art. 2, co. 9-ter della l. 241/1990.
Quindi il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo ( il Segretario Generale), il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 15 giorni, nel sito web istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
RESPONSABILI E INDIRIZZI
Il RPCT dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale è:
Massimo Soriani – Dirigente dell’Area Trasparenza e Anticorruzione
L’indirizzo cui inoltrare la richiesta di accesso civico è il seguente: protocollo@portidiroma.legalmailpa.it;
Il titolare del potere sostitutivo dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale è:
Segretario Generale dell'Ente
L’indirizzo cui inoltrare la richiesta di accesso, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del RPCT, è il seguente: protocollo@portidiroma.legalmailpa.it
Accesso civico generalizzato
Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013. Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013).
L’esercizio di tale diritto non richiede la titolarità di situazioni giuridiche soggettive (diritti e/o interessi) né la motivazione ed è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.
Tuttavia, occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L'Ente non è tenuto a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell'istanza.
COME ESERCITARE IL DIRITTO
La richiesta deve contenere l'identificazione dei dati, delle informazioni e dei documenti di cui si chiede l’accesso e può essere presentata, alternativamente:
- all’Ufficio che detiene le informazioni, i dati e i documenti, se conosciuto;
- al protocollo generale dell’Autorità di sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale;
- ad altro indirizzo indicato nella sezione “ Amministrazione Trasparente”, alla pagina “ Accesso Civico” dell’Autorità di sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale;
La domanda può essere inviata per corrispondenza, allegando copia del documento di riconoscimento, ovvero in via telematica.
TERMINI
L'Amministrazione provvede entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
Se l'Amministrazione individua soggetti controinteressati, cui possa derivare un pregiudizio concreto dalla diffusione dei dati e dei documenti richiesti, in ordine alla protezione dei dati personali, alla libertà e segretezza della corrispondenza e ad interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ne dà comunicazione agli stessi e i termini si sospendono.
I controinteressati possono produrre motivata opposizione entro 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. Trascorso questo termine e accertato l'avvenuto ricevimento della raccomandata A/R o della comunicazione telematica, l’Amministrazione decide sull’istanza, dandone relativo avviso ai soggetti controinteressati. Nel caso in cui sia stata prodotta un’opposizione, il rilascio di quanto richiesto non potrà avvenire prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione.
In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.
ESCLUSIONI E LIMITI
Il diritto di accesso civico generalizzato è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi previsti dalla legge, compresi quelli indicati dalla legge n. 241/90 all'art.24 comma 1.
Il diritto di accesso è limitato o differito quando si rende necessario tutelare gli interessi pubblici e privati dal pregiudizio concreto che la diffusione dei dati, documenti o informazioni possano arrecare agli stessi (art. 5 bis, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.)
L'Ente adotta, per ogni singolo caso, un provvedimento espresso e motivato di rifiuto, limitazione o differimento.
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Contro i provvedimenti di rifiuto, limitazione o differimento, ovvero quando sia inutilmente trascorso il termine di 30 giorni dalla domanda di accesso civico generalizzato, il cittadino può chiederne il riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.
L'istanza di riesame può essere trasmessa per via telematica, inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@portidiroma.legalmailpa.it .
La decisione dell'Ente sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.