Fattori inquinanti

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 40

Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonchè' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonchè' le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è' in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente gia' stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente.

Per ciò che concerne i fattori inquinanti e conseguentemente la qualità dell’aria si rimanda a quanto rilevato dalle stazioni fisse installate nei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta , gestite da ARPA Lazio e facenti parte della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria.  clicca qui

Si rimanda inoltre all’attività di controllo dei fattori inquinanti svolta della Capitaneria di Porto, secondo quanto stabilito dall’art.295 del D.lgs. 152/2006: clicca qui

Con il seguente link si rimanda a quanto rilevato nel corso delle indagini finalizzate al monitoraggio, tra i fattori inquinanti, del clima acustico nel porto di Civitavecchia:  clicca qui

L’Ente ha disposto che si adottino tutti gli accorgimenti necessari affinché non si superino durante le varie fasi di cantiere e di esercizio limiti di legge previsti per ogni singolo fattore potenzialmente inquinante, prevedendo anche lo svolgimento di un accurato monitoraggio della colonna d’acqua, delle biocenosi bentoniche e delle praterie di Posidonia oceanica per la predisposizione di eventuali misure di mitigazione degli stessi impatti, per come riportato nel link seguente relativamente al porto di Civitavecchia:  clicca qui

L’AdSP ed Arpa Lazio al fine di monitorare alcuni fattori inquinanti hanno ritenuto opportuno rinnovare la validità della convenzione in essere per il quinquennio 2019-2013, per come riportato nel link sottostante:    clicca qui

 

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